Salire sul tetto in sicurezza e a norma di legge

Se lavori per una ditta che si occupa di riparazioni e manutenzione e spesso il tuo lavoro consiste nel salire sul tetto, o se direttamente sei il proprietario dell’impresa, sarai certamente a conoscenza del fatto che la normativa vigente preveda l’adozione di determinate misure di sicurezza che possono consentire ai tuoi lavoratori di svolgere le proprie mansioni senza rischiare nulla.

La legge di settore è infatti sempre più precisa ed intenzionata a diminuire il numero di infortuni che ogni anno si presentano, in particolar modo per quel che riguarda le cadute dall’alto che certamente rappresentano un’importante voce in merito.

È lo stesso D.L.81/08 ad aver previsto tutta una serie di comportamenti da mantenere e attrezzatura da utilizzare al fine di poter operare in sicurezza, e ricordiamo che i responsabili lo sono anche in sede penale nel caso di mancata osservanza della legge.

Ecco per questo motivo alcune cose che devi necessariamente tenere a mente quando sali sul tetto di un edificio o quando mandi i tuoi operai a lavorare in alta quota.

L’obbligo di messa in sicurezza

Il D.L. 81/08 prevede che chiunque lavori ad una quota superiore ai 2 metri di altezza debba disporre di attrezzature idonee di sicurezza, dando la precedenza a quelle collettive rispetto quelle individuali.

Proprio il D.L. 81/08 specifica che tutti i lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti, che effettuino qualsiasi tipo di manutenzione su edifici di qualsiasi tipo ad una altezza superiore ai due metri rispetto un piano stabile, sono obbligati (per conto del datore di lavoro) ad adoperare tutte quelle attrezzature di sicurezza che possono consentir loro di lavorare senza mettere a rischio la proprio incolumità.

In particolar modo va data priorità ai dispositivi di protezione collettiva prima ancora che a quelli individuali (ad es. sistema di imbracatura o linea vita tetto) che sono in grado impedire fisicamente la caduta dall’alto interrompendola nel caso in cui dovesse verificarsi.

Sempre il D.L. 81/08 individua le tipologie di edificio in cui è necessario predisporre gli adeguati dispositivi di sicurezza, e le tipologie di copertura per le quali i sistemi anticaduta sono necessari.

Vengono inoltre esaminati:

  • Caratteristiche proprie del tetto
  • Le sue condizioni con riferimento alla praticabilità
  • Pendenza e dislivelli
  • Sporgenza
  • Eventuali aspetti strutturali da considerare

Sulla base di queste rilevazioni, il responsabile della sicurezza in cantiere andrà ad individuare i dispositivi di sicurezza più adeguati da installare, così da consentire agli operai di poter lavorare senza andare a mettere a rischio la propria incolumità.

Praticabilità del tetto

Il tetto in cui gli operai sono chiamati a lavorare deve avere un’ottima praticabilità, ovvero essere in grado di sostenere il peso delle persone che vi cammineranno sopra durante le operazioni di lavoro, ma al tempo stesso deve essere dotato di tutti quei sistemi di protezione individuale o collettiva  di cui sopra.

Le due cose infatti vanno di pari passo ed insieme rappresentano un ottimo deterrente per incidenti di qualsiasi tipo, soprattutto quelli che riguardano le eventuali cadute dall’alto.

Le alternative ai dispositivi di protezione individuali o collettivi

È possibile salire sul tetto in assenza di dispositivi di protezione individuali o collettivi? Si, sebbene quella di ricorrere ai dispositivi di protezione sia sempre la strada migliore per raggiungere un livello di sicurezza adeguato.

Ad ogni modo è possibile non ricorrere ai dispositivi di protezione individuali e collettivi se si prevede l’installazione di sistemi di protezione alternativi.

Tra questi i ponteggi, sebbene essi abbiano certamente un costo più elevato, o le linee temporanee. Si tratta di soluzioni alternative che possono essere adottate in casi particolari, e che sono per questo consentite dalla legge.